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Trento, 12 febbraio 2020
PIANO REGOLATORE GENERALE DI NAGO TORBOLE
Interrogazione a risposta scritta
presentata da Lucia Coppola, consigliera provinciale di FUTURA

In data 14 dicembre 2019 ho presentato una interrogazione, ad oggi senza risposta, sulle prospettate irregolarità della variante 13 al Piano regolatore generale di Nago Torbole. In particolare si è voluto porre l’attenzione su situazioni di incompatibilità del Sindaco e di alcuni assessori che hanno partecipato al processo deliberativo pur essendo interessati alla variante nei modi che rilevano ai sensi dell’art. 65 del Codice degli Enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Alla variante del PRG di Nago – Torbole e alla variante piano fascia lago vi è stata l’opposizione dei consiglieri comunali di “Partecipiamo per Nago Torbole” per incompatibilità dei consiglieri di maggioranza ed errori formali, procedurali e sostanziali.

La Giunta comunale ha dichiarato inammissibile il ricorso perché ha ritenuto che i consiglieri non fossero legittimati ad opporsi alle delibere giuntali e/o consiliari, ostacolando l’attività e l’operatività amministrativa. Ha stabilito inoltre la liceità della partecipazione del Sindaco e degli assessori alla deliberazione in quanto ha ritenuto che gli interventi introdotti comportassero modifiche più favorevoli per categorie omogenee di immobili.

Il Servizio Autonomie Locali della Provincia di Trento ha rilasciato al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio un parere sulla questione, precisando che “l’obbligo di astensione, in conformità alla giurisprudenza nazionale, deve considerarsi “regola assoluta”, emanazione diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost. in linea con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione”. Nel suo parere, il Servizio Enti Locali ha inoltre citato una pronuncia del Tar di Trento del 25 luglio 2002 n. 226: “La dimostrazione della rilevanza dell’interesse che, ex d.P.T.A.A. 27 febbraio 1995 n. 4/L, impone l’astensione, in materia di pianificazione urbanistica, da parte dei componenti degli organi deliberanti che abbiano un concreto, immediato e attuale interesse economico, non riguarda l’aspetto intenzionale e così l’animus del consigliere comunale, ma l’obbiettiva, comprovata situazione di vantaggio direttamente derivante dalle norme approvate, anche se queste hanno carattere generale e non puntuale”.

Il Servizio Enti locali rimanda al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ogni valutazione in merito, in particolare la verifica che vi sia stato un concreto, immediato e attuale interesse economico di Sindaco, assessori o loro congiunti, suggerendo infine l’astensione in tutti quei casi in cui il provvedimento possa portare all’amministratore una situazione di oggettivo vantaggio.

Tutto ciò premesso

si interroga il presidente della Provincia di Trento e l’assessore competente per sapere:se

il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio abbia provveduto alla verifica complessiva della validità della variante generale al PRG e del piano della fascia lago del Comune di Nago-Torbole;

se, tenuto conto anche del parere del Servizio per le Autonomie Locali, il medesimo Ufficio abbia provveduto a dirimere la questione della incompatibilità del Sindaco e della Giunta comunale;

se la delibera n. 25/2019 di prima adozione della variante 13/2018 del PRG del Comune di Nago Torbole e la delibera n. 26/2019 di prima adozione della variante 14/2019 – Piano fascia lago del Comune di Nago Torbole rispettino i dettati della legge urbanistica 15 del 2015, trattandosi di una variante generale del PRG e non di una semplice variante al PRG;

se una variante, presentata alla vigilia del semestre bianco, si presenti in contrasto con la legge 15/2015;

se i consiglieri comunali siano titolati ad opporsi alle delibere di Giunta e del Consiglio soprattutto nei casi in cui solo i consiglieri comunali dispongono delle informazioni riservate, acquisite tramite accesso agli atti, necessarie per formulare un motivato ricorso.

 

      Lucia Coppola

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